lunedì 23 luglio 2012

Per chi fa l'artigianato-artistico, leggi di vendita!!

Copio pari pari un testo trovato in rete che sintetizza bene il tutto :

"PRINCIPI VALIDI PER COLORO CHE REALIZZANO E VENDONO SIA OPERE CHE OGGETTI RIGUARDANTI L'ARTIGIANATO ARTISTICO
Chiunque realizzi qualsiasi cosa riguardante le Arti Visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art...) lo deve considerare come frutto del proprio ingegno, e quindi è un autore d'opera d'ingegno.
Esiste una legge a regolare la materia, la N°643 del 1941 "PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO" di competenza dapprima del Ministero della Cultura Popolare, e successivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (per il testo della Legge n. 633/1941 si rinvia a http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html ).
Oggi con le nuove norme di tutela del diritto d'autore ( Legge 248/2000 ), viene delegata ad occuparsi di proteggerne i diritti la Sezione OLAF della SIAE (http://www.siae.it/index.asp ).
Per realizzare le opere d'ingegno non occorrono permessi, licenze o quant'altro, cosi come per vendere le proprie opere d'ingegno non occorrono partita IVA, iscrizioni di alcun tipo o altro, se la vendita viene effettuata direttamente dall'autore.
Chi vende il proprio prodotto è libero di farlo come e quando vuole, il registrare l'opera o iscriversi alla SIAE serve solo a cautelarsi contro eventuali ulteriori ricavi economici originati dallo sfruttamento dell'opera da parte di terzi, in quanto l'autore, pur avendo venduto l'opera, conserva la paternità e quindi tutti i diritti di sfruttamento economico della stessa.
Infatti 'autore vende l'opera ma non lo sfruttamento dell'opera, e se il nuovo proprietario dovesse avere dei ricavi dallo sfruttamento dell'opera, a questi ricavi si applicano i diritti dell'autore.
Se io, autore, sfrutto direttamente la mia opera non devo pagare per questo la SIAE, in quanto questa serve a proteggere i miei diritti che, a loro volta, verranno pagati a me.
Registrare un'opera alla SIAE significa assicurarsi che nessuno possa sfruttarla senza pagare l'autore, ma non garantisce niente, e non dà niente, soprattutto se l'opera non è stata ancora venduta o posta in circolazione.
Per quanto riguarda le imposte e le modalità relative, se l'ammontare annuo del ricavato rientra in € 5.000,00 viene considerato un regime minimo di lavoro autonomo, in quanto lavoro occasionale e saltuario, per cui l'acquirente (e non il venditore!), se vuole, fa la ritenuta d'acconto.
Se invece il ricavato annuo dell'autore supera € 5.000,00 (per un singolo committente) è necessario aprire solamente la partita IVA; tutto il resto non riguarda l'autore, e non è obbligatorio (licenza di vendita, camera di commercio, ditta individuale , società varie, etc. etc).
Per le modalità di registrazione delle proprie opere vedere la Sezione Arti Visive della Siae: http://www.siae.it/olaf_av.as
http://www.hobbydonna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=989&Item id=37"

Ho sentito il mio commercialista/legale che sta approfondendo gli spunti normativi in quanto :

- A seconda del comune esistono varianti e limitazioni sul tema, c'è chi chiede una dichiarazione chi non chiede nulla, alcuni comuni hanno aree vietate e aree libere per tale esercizio, in alcuni comuni turistici è persino consentito mettersi in strada/piazza e vendere tranquillamente purchè non si intralci e non si arrechi danno ai passanti.
- E' vietato esporre i prezzi sui prodotti, la sanzione è intorno ai 6000 euro
- Esistono restrizioni sul tipo di prodotto artistico che si può vendere.
- Il supporto che tiene l'opera d'arte (tela, marmo, legno, maglietta ecc.. ) viene ceduto a titolo di regalo e non ha valore commerciale, la vendita interessa la parte artistica (per questo le stampe in serie non possono essere vendute, mentre la singola stampa si), è un cavillo sottile ma fa la differenza tra commercio e vendita di arte/ingegno.

In buona sostanza: è perfettamente legale vendere prodotti d'arte e ingegno proprio purchè non prodotti in serie e venduti direttamente mettendosi direttamente i soldi dritti in tasca senza emettere fattura, ricevuta o altro documento fiscale, senza avere PIVA e senza avere licenze.

Alla luce della leggi sopracitate mi pare evidente e lecito che anche gli AT creativi di ogni disciplina senza PIVA possano nei limiti di reddito indicati, essere accettati in questa comunità con una semplice autocertificazione della quale rispondono in caso di mendacità e manlevano il forum da ogni responsabilità in merito:

"Dichiaro di ideare, produrre, esporre e vendere oggetti di mia propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione Amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma II lettera H del D.L. 31.03.1998 n. 114 e ai sensi dell’art. 1 comma II del Decreto Ministeriale 21.12.1992 per le categorie non soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 comma I Legge 22.12.1992 n. 300 riguardo l’esonero di rilascio di ricevuta fiscale. L'eventuale veicolo fisico (stoffa, carta, legno, metallo, plastica o altro materiale) di tale opera è da ritenersi privo di valore commerciale e ceduto a titolo gratuito."

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